IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la legge  8 luglio  1986,  n. 349,  recante istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 6;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 30  marzo 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  110  del 14  maggio  1998,
recante istituzione dell'Ente  parco nazionale del Golfo  di Orosei e
del Gennargentu;
  Considerato  che e'  prossima la  data di  entrata in  vigore delle
misure  di  salvaguardia previste  dall'allegato  A  del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo  1998, in quanto l'art. 1, comma
6,  del citato  decreto  dispone  che le  misure  di salvaguardia  si
applicano a decorrere dall'istituzione  dell'organismo di gestione e,
comunque,  dal   centottantesimo  giorno  successivo  alla   data  di
pubblicazione del decreto medesimo;
  Considerato che  ad oggi  non e'  ancora stato  possibile procedere
all'istituzione, con le modalita' previste  dall'art. 9 della legge 6
dicembre  1991,   n.  394,  dell'organismo  di   gestione  del  parco
nazionale;
  Considerato,  altresi', che  l'art.  4, comma  1,  del decreto  del
Presidente  della Repubblica  30  marzo 1998  dispone  che fino  alla
costituzione   dell'organo   di    gestione   dell'Ente   parco,   le
autorizzazioni  e le  eventuali deroghe  alle misure  di salvaguardia
vengano rilasciate dalla provincia di Nuoro;
  Rilevato che ad  oggi non risultano ancora attivate  da parte della
provincia di Nuoro iniziative tali  da porre gli uffici in condizione
di far fronte adeguatamente all'esercizio delle funzioni suindicate;
  Rilevato, altresi', che, nei tempi ravvicinati imposti dalla citata
scadenza,  non appare  possibile  organizzare  in forme  alternative,
adeguatamente supportate  dalla conoscenza  delle zone  interessate e
dalla  capacita'   di  collocare   le  valutazioni  in   un  contesto
territoriale   complessivo,   l'esercizio   interinale   del   potere
autorizzatorio e delle relative deroghe;
  Ritenuto  che l'esercizio  di dette  funzioni non  supportato dalla
necessaria dotazione di  risorse organizzative, tecnicoscientifiche e
finanziarie, potrebbe comportare il rischio  di danni gravi ai valori
ambientali  che  con  l'istituzione dell'area  naturale  protetta  si
intendono salvaguardare;
  Vista l'intesa tra il Ministro  dell'ambiente e la regione autonoma
della  Sardegna  intercorsa  in  data  6  novembre  1998,  in  ordine
all'opportunita'  di disporre  un differimento  del termine  previsto
dall'art. 1, comma 6, del  decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1998, volto  esclusivamente a consentire che  la gestione delle
misure  di salvaguardia  sia esercitata  dall'organo di  gestione del
parco  nazionale, e  quindi a  stabilire  un termine  congruo per  la
definizione    dei   necessari    adempimenti,   non    ulteriormente
procrastinabile;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 1998;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le misure di salvaguardia riportate  nell'allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica 30  marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  110 del 14  maggio 1998, recante  istituzione dell'Ente
parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, si applicano a
decorrere  dall'istituzione  dell'organismo  di  gestione  del  parco
nazionale e, comunque, dal 1 luglio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 10 novembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ronchi, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 253